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Con la recente CM 33/2013, l’Agenzia, affronta la controversa questione della deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela spettanti agli agenti di commercio al momento di cessazione del rapporto di lavoro, sulla base di quanto stabilito dall’art. 1751 del codice civile.
In particolare, l'Agenzia, prendendo atto del sopravvenuto orientamento della Corte di Cassazione, stabilisce che gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela stanziati:
• a decorrere dal 01/01/93, sono deducibili “per competenza” dal reddito d’impresa , in quanto sufficientemente “certi”;
• in periodi anteriori al ’93, risultano non deducibili “per competenza” dal reddito d'impresa e deducibili “per cassa” solo nell'esercizio di effettiva corresponsione.
A fronte di tale chiarimento, l’Agenzia, invita gli Uffici ad abbandonare le controversie pendenti, fatte salve quelle relative ad accantonamenti relativi a periodi anteriori al ‘93.
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